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.L’imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, è dovuta, per anno solare, per il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Il D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in L. 24/07/2008 n. 126 ha esentato dall'ici le abitazioni principali purchè non siano di categoria: A/1 - A/8 - A/9 (resta inteso che queste ultime continuano a fruire della detrazione per abitazione principale nella misura annua di € 114,00).
PER L'ANNO 2011, ai sensi della deliberazione di C.C. n. 20 del 4 maggio 2011, sono in vigore le aliquote precedentemente approvate con la deliberazione di G.C. n. 15 del 27/02/2008:
ORDINARIA : 7 per mille
AGEVOLATA: 5 per mille (abitazioni principali e/o assimilate appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9)
CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO
L’imposta deve essere pagata da tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, o titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, e diritto di superficie.
Sono tenuti al pagamento anche i residenti all’estero.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari l’.I.C.I. deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà. Se l’immobile è gravato da diritto reale di godimento , l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto in proporzione alla sua quota. Per esempio, con l’usufrutto del 50% l’i.c.i. sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 50%; mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è al 100% a carico dell’usufruttuario.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’imposta da pagare dipende da diversi elementi: tipologia degli immobili, valore imponibile, aliquota, riduzioni e detrazioni.
N.B. il periodo preso a base per la determinazione dell’i.c.i. è l’anno in corso.
L’imposta va calcolata moltiplicando l’aliquota stabilita annualmente dal Comune, con la base imponibile. L’imposta è dovuta con riferimento ai mesi di possesso nell’anno solare. In particolare, in caso di possesso iniziato o cessato nell’anno, il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
- Valore imponibile e tipologia
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, determinato in base alle sue caratteristiche. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione dell’oggetto d’imposta :
- per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente del 5%) e moltiplicato per un coefficiente diverso a seconda della categoria. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è pari a :
- 100 per i fabbricati di categoria catastale “A”, “B”, e ”C”, con esclusione delle categorie “A10” e “C1”
- 50 per i fabbricati di categoria catastale “A10” e “D”
- 34 per i fabbricati di categoria catastale “C1”
Per i fabbricati di categoria “D” privi di rendita si considera il valore delle scritture contabili dell’impresa.
N.B. dal 1° gennaio 2000 la rendita da utilizzare per il calcolo dell’i.c.i. è:
- rendita attribuita e notificata
- rendita proposta dal contribuente mediante procedura DOCFA.
- Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
- per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore di mercato al 1° gennaio dell’anno in cui si riferisce l’imposta. Allo scopo la Giunta comunale determina annualmente i criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili. (art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 504/92). (vedi all. A)
UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE. (concessione uso gratuito)
Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli e/o ai genitori purchè dagli stessi utilizzati come residenza anagrafica. Per fruire di questa agevolazione è indispensabile presentare, annualmente entro il 16 giugno, idonea istanza (vedi all. B).
RIDUZIONI D’IMPOSTA
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ed effettivamente non utilizzati, l’imposta è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento va effettuato in due rate ed arrotondato all'euro superiore quando i decimali superano 0,49 centesimi:
1) il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, dal 1° al 16 giugno;
2) il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, dal 1 al 16 dicembre applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E’ possibile effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta totale risulta inferiore a € 10,33.
L’imposta dovuta deve essere corrisposta:
- mediante versamento a bollettino postale sul c/c n. 88698196 intestato a EQUITALIA NOMOS s.p.a. VIRGILIO - MN - ICI ;
oppure, in alternativa
- a mezzo modello F24
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 SETTEMBRE se nel corso dell’anno precedente si sono verificate variazioni non direttamente desumibili da parte del Comune, dalla consultazione degli archivi catastali.
Esempi:
- gli immobili sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione.
- gli immobili sono stati adibiti o hanno smesso di essere adibiti, nel corso dell’anno, ad abitazione principale;
- gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione o alla esclusione dall’imposta;
- gli immobili sono divenuti o hanno cessato di essere inagibili o inabitabili;
- gli immobili hanno mutato caratteristiche (come un terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato)
- il valore dell’area fabbricabile è variato
- gli immobili sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi ex Legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le dichiarazioni di variazione devono essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento dell’imposta, è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” pagando nei 30 giorni successivi alla scadenza di legge, oppure entro l'anno successivo, l’imposta, gli interessi moratori calcolati giornalmente sull'imposta ed una sanzione. (rif. art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni). Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello che serve per versare l’i.c.i. ordinaria, barrando la casella ravvedimento.
SANZIONI
Come per tutte le imposte, anche per il tardivo od omesso versamento dell’i.c.i. e per le omesse e/o infedeli dichiarazioni sono previste sanzioni, che saranno comunicate dal Comune negli avvisi di liquidazione o accertamento emessi nei confronti del contribuente.






