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Accertamento con adesione ai Tributi Comunali

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Riferimenti Normativi

  • D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni: coordina ed armonizza la disciplina dell'accertamento con adesione e quella della conciliazione giudiziale in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
  • D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 59, lettera m): consente al Comune di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione all'ICI.
  • Legge 27 dicembre 1997, n.449, articolo 50: consente al Comune di estendere l'accertamento con adesione a tutti i tributi comunali.
  • Risoluzione del Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - n.25/E dell'8 aprile 1998: ribadisce la necessità di adottare un regolamento per disciplinare l'istituto in argomento.

Finalità ed ambito di applicazione
L'accertamento con adesione è, in sostanza, un "accordo" tra l'ufficio accertatore ed il contribuente, finalizzato a prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti. E' evidente che si rende applicabile solo laddove l'obbligazione tributaria sia determinata non su valutazioni di carattere oggettivo, bensì su base stimabile: un esempio è il valore delle aree edificabili ai fini della determinazione della base imponibile ICI.
L'introduzione del contradditorio nell'accertamento tributario vuole anche rappresentare un significativo miglioramento dei rapporti tra Comune e cittadino, favorendo un confronto costruttivo ed una reale collaborazione tra Ente impositore e contribuente.

Vantaggi che possono derivare al contribuente

  • determinazione concordata della pretesa tributaria;
  • riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo fissato dalla legge;
  • possibilità di rateizzare l'importo dovuto.

1. La procedura può essere attivata:

A) a cura dell'Ufficio
B) su istanza del contribuente

A) L'Ufficio ha già portato a termine l'attività di accertamento a carico di un contribuente, ma non ha ancora notificato il relativo avviso di accertamento. In questo caso:

  • il contribuente viene invitato a comparire, mediante raccomandata o notifica;
  • il contribuente può allora:
    - non rispondere all'invito (comportamento non sanzionabile)
    - chiedere un rinvio con motivata istanza ;
    - accettare l'invito.

B) L'Ufficio ha portato a termine l'attività di accertamento ed ha già notificato al contribuente il relativo avviso di accertamento

(Si ricorda che, in assenza di accertamento con adesione, il contribuente può:
- entro 60 giorni dalla giorni dalla notificazione dell'atto proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ;
- entro 90 dalla giorni dalla notificazione versare le somme richieste)

Nel caso in cui, invece, il Comune abbia introdotto l'accertamento con adesione:

  • il contribuente formula istanza scritta di accertamento con adesione e la presenta all'Ufficio.
  • la presentazione dell'istanza sospende, per un periodo di 90 giorni, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo;
  • entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio può:
    - formulare l'invito a comparire;
    - comunicare il rigetto dell'istanza, notificandolo al contribuente. Dalla data di notifica della comunicazione, riprendono a decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento del tributo.

2. Nel caso in cui il contribuente accetti l'invito a comparire formulato dall'Ufficio (punto 1.A) oppure l'Ufficio accetti l'istanza del contribuente a definire l'accertamento con adesione (punto 1.B), inizia la fase del contraddittorio.

3. Si possono verificare, a questo punto, due ipotesi:
a)  I° ipotesi: nella fase del contraddittorio le parti raggiungono l'accordo.
In tal caso:

  • viene redatto l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dalle parti ( se l'Ufficio aveva già notificato l' avviso di accertamento - caso contemplato al precedente punto 1.B - quest'ultimo perde efficacia);
  • contestualmente, o con separata istanza, il contribuente può richiedere il pagamento rateale delle somme dovute, previa prestazione di idonea garanzia;
  • Conseguentemente il contribuente deve:
    - versare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, le intere somme dovute (o la prima rata, nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale);
    - far pervenire all'Ufficio, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo (o della prima rata), la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
  • l'Ufficio, al ricevimento della quietanza e della documentazione sopra descritta, rilascia al contribuente, copia dell'avviso di accertamento con adesione.

b)  II°ipotesi: nella fase del contraddittorio le parti non raggiungono l'accordo

  • l'Ufficio redige apposito verbale.
  • Nel caso di procedura avviata dall'Ufficio (ipotesi contemplata al punto 1.A), quest'ultimo provvederà a notificare al contribuente l' avviso di accertamento.
  • Nel caso di procedura avviata su istanza del contribuente, (ipotesi contemplata al punto 1.B) trascorsi i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, riprendono a decorrere sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento che quelli per il pagamento del tributo.
Ultimo aggiornamento ( Tuesday 14 June 2005 )