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Lo Statuto dei diritti del contribuente

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CHE COS'È
L'emanazione della legge 27 luglio 2000, n.212, contenente lo Statuto dei diritti del contribuente, rappresenta il completamento del processo di riforma del sistema amministrativo italiano iniziato con la legge 8 giugno 1990, n.142 ("Ordinamento delle autonomie locali") e con la legge 7 agosto 1990, n.241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").Le disposizioni dello Statuto, che riguardano tutte le entrate di natura tributaria applicate da qualsiasi ente impositore, sono dirette ad introdurre le regole della trasparenza e della correttezza nei rapporti tributari e si ispirano direttamente: - ai principi costituzionali della parità di trattamento, della legalità dell'imposizione, della capacità contributiva e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione);- alle innovazioni apportate dalla già citata legge 7 agosto 1990, n.241;- alle più recenti norme sull'esercizio dell'autotutela amministrativa.Nella legge in esame si individuano:a) norme che introducono vincoli all'attività del legislatore (articoli da 1 a 4);b) norme che introducono vincoli per l'Amministrazione e diritti per il contribuente (articoli da 5 a 12, articoli 14 - 15);c) norme sul Garante (articolo 13);d) norme di attuazione e finali (articoli 16 - 21).a) Vincoli per il legislatore:- Norme interpretative Il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria. Le leggi che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, a meno che non siano attinenti all'oggetto della legge stessa.- Efficacia nel tempo Le modifiche introdotte ai tributi periodici (Imposta comunale sugli immobili, Tassa smaltimento rifiuti, Imposta sulla pubblicità annuale, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore. Non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti oltre il limite ordinario stabilito dal Codice civile.- Decreti - leggeL'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto - legge.b) Vincoli per l'Amministrazione e diritti per il contribuente. - Diritto all'informazione L'Amministrazione finanziaria deve assumere iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative tributarie, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti direttamente presso gli uffici impositori o rendendoli consultabili telematicamente. - Diritto alla conoscenza degli attiAi sensi dell'articolo 6, l'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati.Inoltre, prima di procedere a iscrizioni a ruolo o di negare un rimborso, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti nella dichiarazione, l'Amministrazione, a pena di nullità, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni. La disposizione predetta non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto al versamento diretto (es. Tassa smaltimento rifiuti annuale).L'Amministrazione deve mettere a disposizione del contribuente, in tempi utili, i modelli di dichiarazione ed ogni altra modulistica prevista. - Chiarezza e motivazione degli attiViene ribadito l'obbligo della motivazione degli atti e dell'indicazione negli atti stessi, e in quelli dei concessionari della riscossione, delle autorità a cui ricorrere, dei termini e modalità del ricorso, dell'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela.- Buona fede Ai sensi dell'articolo 10 i rapporti tra l'ente impositore e il contribuente devono essere "improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Deriva direttamente da questo principio l'inapplicabilità di sanzioni ed interessi moratori al contribuente quando questi:- si sia conformato ad indicazioni contenute negli atti dell'ente impositore, anche se sono state successivamente modificate dall'ente stesso;- abbia posto in essere un comportamento a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'ente impositore.- La tutela dell'integrità patrimoniale L'articolo 8 prevede la possibilità:- dell'estinzione dell'obbligazione tributaria anche per compensazione;- dell'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario;c) Il Garante del contribuenteL'articolo 13 istituisce il Garante del contribuente, figura ispirata a precedenti modelli giuridici, quali, ad esempio, il "difensore civico", il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. a) Norme di attuazioneLa maggioranza dei principi contenuti nella legge ha efficacia immediata, in virtù del fatto che la legge è già operante e che la stessa prevale sugli atti amministrativi. Alcune norme, invece, richiedono la predisposizione di appositi decreti legislativi o ministeriali al fine di dare attuazione alla normativa di dettaglio. A tal fine è stato emanato il Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n.32, concernente "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n.212".

 
L'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente generalizza l'applicazione dell'istituto dell'interpello, già disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.413.Il diritto di interpello può definirsi come uno strumento di "colloquio diretto" tra i due soggetti del rapporto tributario, volto a fornire al contribuente "giudizi qualificati" in ordine alla correttezza dell'applicazione delle norme.La caratteristica fondamentale dell'istituto in oggetto non è tanto il diritto di formulare all'Amministrazione finanziaria quesiti - diritto che è sempre esistito - ma la possibilità di ottenere delle risposte che sono vincolanti per l'Ente impositore, anche se con esclusivo riferimento all'oggetto ed al richiedente l'interpello.Le istanze di interpello dei contribuenti devono:- essere redatte in carta semplice, non essendo soggette all'imposta di bollo;- indicare le genaralità del richiedente e, in particolare, il nome o la ragione sociale, il domicilio fiscale o la partita Iva, il recapito postale e telefonico o di posta elettronica. Le stesse indicazioni valgono, in quanto compatibili, anche per i quesiti formulati dagli enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e, in generale, da ogni tipologia di soggetto istante;- esporre la questione in maniera succinta ma esauriente e circostanziata, con riferimento a fattispecie concrete e personali. Il quesito deve riguardare problematiche che presentino obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni;- essere sottoscritte e contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati (giurisprudenza, circolari, risoluzioni) ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico;- contenere, ai fini di una migliore comprensione dell'ordine dei problemi e della rilevanza pratica del quesito, la soluzione ritenuta corretta a fronte della fattispecie posta all'attenzione.La presentazione dell'istanza non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.L'organo amministrativo competente ha sempre l'obbligo di fornire una risposta scritta e motivata, positiva o negativa, alle istanze del contribuente, nel termine di centoventi giorni. Qualora non vi provveda, opera l'istituto giuridico del silenzio - assenso, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, dello Statuto "…si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente".La risposta dell'Amministrazione non può avere validità fuori della questione specificatamente illustrata e nei confronti di altri contribuenti.

LEGGE 27 luglio 2000, n.212 (potete scaricare la legge in formato pdf)
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Ultimo aggiornamento ( Wednesday 06 July 2005 )