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Ricongiungimenti familiari-idoneità alloggio

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Secondo l’art. 29 del Testo Unico (d.lgs. 286 del 25/7/1998), lo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:

1) Coniuge non legalmente separato (marito o moglie)
2) Figli di età inferiore ai 18 anni
3) Genitori a carico
4) Parenti entro il terzo grado se inabili al lavoro (in questo caso, si considera inabile al lavoro non chi è dichiarato tale secondo la legge del paese di provenienza, ma seguendo i criteri della legge italiana)

Sempre secondo il testo unico, lo straniero che chiede il ricongiungimento con un proprio familiare deve dimostrare la disponibilità di:
- un reddito annuo non inferiore all’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con un solo familiare; non inferiore al doppio dell’assegno sociale per due o tre familiari; al triplo per quattro o più familiari
- un alloggio che rientri nei parametri della legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Proprio a tal fine è necessario consegnare agli uffici comunali l'allegato modello compilato in ogni sua parte completo della documentazione richiesta e indicata in calce allo stesso. 

Ultimo aggiornamento ( Wednesday 06 July 2005 )